Bevi consapevole

Cosa dice la legge per la vendita nei pubblici esercizi incidentiCodice della Strada: vendita e somministrazione bevande alcoliche ?

Il Codice della Strada come modificato dalla L. 120/2010 ha introdotto nuove disposizioni relative alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici nei pubblici esercizi e nelle aree di servizio autostradali in vigore dal 13 Agosto 2010.

Nuove disposizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche (art. 54)

Pubblici Esercizi

Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche (da 1,2° a 21°) e superalcoliche (> a 21°) dalle ore 3.00 alle 6.00 in:
pubblici esercizi (bar, ristoranti, strutture ricettive, stabilimenti balneari, sale giochi, ecc..)
circoli con somministrazione
locali che svolgono spettacoli e trattenimenti in qualsiasi forma (discoteche)
aree pubbliche, anche in occasione di fiere e sagre.

Attività di vendita e somministrazione di alcolici tra le ore 24.00 e le ore 3.00
Pubblici esercizi e locali che svolgono spettacoli e trattenimenti che proseguono l’attività di somministrazione alcolici anche dopo le ore 24.00 devono:

mettere a disposizione della clientela presso l’uscita del locale un etilometro un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico

esporre all’entrata, all’uscita e all’interno del locale apposite tabelle che riportino la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità espresse in centimetri cubici.

Tali adempimenti sono già operativi per i locali che attuano trattenimenti mentre per i pubblici esercizi ed i circoli con somministrazione che non organizzano trattenimenti l’adeguamento deve avvenire entro il 12 Novembre 2010.

Esercizi di vicinato
Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza; tali divieti non si applicano nella notte di capodanno (31/12 – 01/01) e di ferragosto (15/08 – 16/08).

Sanzioni
La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici, da parte dei gestori di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000 e in caso di due distinte violazioni nel corso del biennio, la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo da 7sette fino a 30 giorni).

Per i gestori di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che proseguono l’attività di somministrazione alcolici dopo le 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali è prevista una sanzione pecuniaria da € 300 a € 1.200.

Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade
Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade (strade classificate tipo A) è vietata:
– la vendita per asporto di bevande superalcoliche (sup. a 21°) dalle 22 alle 6;
– la somministrazione di bevande superalcoliche;
– la somministrazione di bevande alcoliche (da 1,2° a 21°) dalle ore 2 alle ore 6.

Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade (strade classificate tipo A) è vietata:
– la vendita per asporto di bevande superalcoliche (sup. a 21°) dalle 22 alle 6;
– la somministrazione di bevande superalcoliche;
– la somministrazione di bevande alcoliche (da 1,2° a 21°) dalle ore 2 alle ore 6.

SanzioniPer violazione del divieto di vendita di superalcolici in orario notturno: da € 2.500 a € 7.00.
Per violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche: da € 3.500 a € 10.500.
Se nell’arco di un biennio, la violazione viene ripetuta alla sanzione pecuniaria si aggiunge quella accessoria con sospensione della licenza relativa a vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per 30 gg.

Guida in stato di ebrezza
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE
I giovani under 21 o che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, così come per i conducenti professionisti hanno il divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici. Per conducenti professionisti si intendono coloro che guidano veicoli per il trasporto di merci o persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Ai trasgressori verranno decurtati 5 punti dalla patente e comminata una sanzione fino a 624 euro
Qualora venga revocata la patente ai conducenti professionisti a causa di guida sotto l’influsso di alcol, questo fatto potrà essere considerato giusta causa di licenziamento.
Per tutti gli automobilisti viene depenalizzata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, mentre rimane la sanzione amministrativa che va da 500 a 2mila euro. Se il conducente provoca un incidente stradale sotto effetto di alcol le pene vengono raddoppiare e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo del mezzo.
Se il tasso alcolemico risulta superiore a 1,5 g/l la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. In caso di revoca, la nuova patente non potrà essere conseguita prima che siano trascorsi 3 anni. Il nuovo codice della strada introduce la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, per i conducenti che non abbiano causato incidenti.
Agli automobilisti scoperti alla guida dopo aver assunto droghe, verrà comminata una sanzione fino a 6mila euro, sarà sospesa la patente e saranno sottoposti ad arresto minimo di 6 mesi.

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